Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
Si osservano per i ricorsi per regolamento di competenza indicati nei precedenti articoli le disposizioni degli articoli 23, 25, 26 e 38, in quanto
Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 23, 25 e 26.
Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 23, 25 e 26.
Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
I ricorsi che promuovono le questioni di legittimità costituzionale, a norma degli articoli 31, 32 e 33 devono contenere le indicazioni di cui al
Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
Nel procedimento davanti alla Corte costituzionale, salvo che per i giudizi sulle accuse di cui agli articoli 43 e seguenti, si osservano, in quanto
Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
articoli 82 e 83 della legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 5, concernente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.